FUNZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più precisamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all’Assemblea. Spettano esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, e non sono in alcun modo delegabili, le decisioni concernenti la definizione delle linee strategiche di sviluppo e di indirizzo della gestione sociale, anche su base pluriennale, nonché sul piano industriale ed economico-finanziario annuale (budget) e sui piani previsionali pluriennali con i relativi piani di investimento.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di stabilire regole e procedure interne di comportamento nonché istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice e/o altri regolamenti tempo per tempo vigenti.

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale la Società approva le operazioni con parti correlate di cui al Regolamento Parti Correlate Consob, in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia. Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l’esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nel rispetto delle condizioni e nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Inoltre, il medesimo articolo prevede che sia di competenza del Consiglio di Amministrazione l’adozione di determinate delibere che comportino modifiche statutarie e, in particolare:

  1. incorporazione di società interamente possedute (art. 2505 cod. civ.) o posseduta per almeno il 90% del capitale sociale (art. 2505-bis cod. civ.);
  2. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un Azionista;
  3. gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie per legge;
  4. l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  5. il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio nazionale e il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune.

Il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze esclusive nelle materie di cui all’art. 2381 c.c., svolge tutte le attività previste dal Codice di Autodisciplina.

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