NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
GOVERNANCE
La nomina degli amministratori, secondo quanto previsto dall’art. 21 dello Statuto, è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale.
Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d’ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi quale primo candidato della lista. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.
Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell’azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato. Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per le convocazioni successive alla prima, ove previste.
Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.
Entro il predetto termine devono essere altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dal presente Statuto per le rispettive cariche, ivi inclusi gli eventuali requisiti d’indipendenza.
Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia, nel caso di presentazione di più liste, salvo quanto previsto dal comma seguente, alla nomina degli amministratori si procederà come di seguito indicato:
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale.
Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d’ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi quale primo candidato della lista. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.
Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell’azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato. Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per le convocazioni successive alla prima, ove previste.
Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.
Entro il predetto termine devono essere altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dal presente Statuto per le rispettive cariche, ivi inclusi gli eventuali requisiti d’indipendenza.
Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia, nel caso di presentazione di più liste, salvo quanto previsto dal comma seguente, alla nomina degli amministratori si procederà come di seguito indicato:
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori, ad eccezione di uno.
- la nomina di quest’ultimo sarà effettuata rispettando l’ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il numero maggiore di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.
Qualora per effetto dell’applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l’eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, in luogo dell’ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.
Per contro, in mancanza della presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata.
Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di proposte dei singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, salva comunque la necessaria elezione del numero minimo di amministratori indipendenti previsti da disposizioni statutarie, normative o regolamentari vigenti.
Per contro, in mancanza della presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata.
Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di proposte dei singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, salva comunque la necessaria elezione del numero minimo di amministratori indipendenti previsti da disposizioni statutarie, normative o regolamentari vigenti.